Giu 26 2009

Internet Italia: Vietato ricordare, la Rete ha la memoria troppo lunga

Roma – La Rete ha la memoria troppo lunga! È questo il presupposto dal quale muove il disegno di legge n. 2455 recante “Nuove disposizioni per la tutela del diritto all’oblio su internet in favore delle persone già sottoposte a indagini o imputate in un processo penale” presentato lo scorso 20 maggio dall’On. Lussana alla Camera dei Deputati.

Il tema del diritto all’oblio in Internet – e, benché l’estensore del disegno di legge sembri dimenticarsene, fuori da Internet – costituisce un tema delicato e complesso sul quale si sono già succedute numerose decisioni – non sempre condivisibili – dei Giudici e del Garante per il trattamento dei dati personali e la riservatezza. Si sbaglierebbe, perciò – benché la tentazione sia forte – a liquidare l’iniziativa dell’On. Lussana in poche battute, semplicemente, come l’ennesimo tentativo di limitare la libertà di informazione in Rete e, in ogni caso, come un’iniziativa anacronistica ed inattuabile. Conviene, invece, andare con ordine e cominciare dal contenuto del disegno di legge.

Il primo comma dell’art. 1 mira – le parole sono tratte dalla relazione di accompagnamento al disegno di legge – a far sì “che, decorso un lasso temporale, variabile a seconda della gravità del reato, e salvo che risulti il consenso scritto dell’interessato, non possano più essere diffusi o mantenuti immagini o dati, anche giudiziari, che consentano, direttamente o indirettamente, l’identificazione della persona già indagata o imputata, sulle pagine Internet liberamente accessibili dagli utenti oppure attraverso i motori di ricerca esterni al sito web sorgente”.

Il secondo ed il terzo comma della medesima previsione, rincarano, poi, la dose fissando il principio secondo il quale le immagini ed i dati di cui al comma 1, devono essere definitivamente rimossi da tutte “le pagine Internet” quando, “sia trascorso un anno dal momento in cui è stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere, decreto di archiviazione o sia intervenuta sentenza definitiva di proscioglimento, anche a seguito di revisione” o “due anni se è intervenuta o se è stata dichiarata una causa di estinzione del reato o della pena”.

L’art. 2, dal canto suo, riconosce all’interessato il diritto di richiedere la rimozione delle immagini e dei dati di cui all’art. 1 dapprima direttamente “ai siti Internet ed ai motori di ricerca” e, quindi, al Garante per il trattamento dei dati personali e la riservatezza, prevedendo, altresì, che l’eventuale inadempimento da parte del destinatario della richiesta al provvedimento del Garante può costare a quest’ultimo una sanzione da 5.000 a 100.000 euro.

La portata di tali prime due previsioni del DDL Lussana è mitigata dal contenuto dell’art. 3 che prevede una serie di ipotesi in presenza delle quali gli artt. 1 e 2 non trovano applicazione: (a) il trattamento dei dati per ragioni di giustizia da parte degli uffici giudiziari, del CSM e del Ministero della Giustizia; (b) la conservazione sui siti Internet dei dati e delle immagini per finalità di ricerca storica o di approfondimento giornalistico, anche in assenza di consenso dell’interessato, purché risulti un oggettivo e rilevante interesse pubblico, sempreché il trattamento avvenga nel rispetto della dignità personale, della pertinenza e veridicità delle notizie, nonché del diritto all’identità; (c) limitatamente – chissà perché – alle previsioni di cui agli artt. 1 e 2, il trattamento di dati relativi a chi i) è stato condannato con sentenza definitiva alla pena dell’ergastolo; ii) è stato condannato per genocidio, terrorismo internazionale o strage, indipendentemente dalla pena in concreto inflitta; ii) esercita o ha esercitato alte cariche pubbliche, anche elettive, in caso di condanna per reati commessi nell’esercizio delle proprie funzioni, allorché sussista un meritevole interesse pubblico alla conoscenza dei fatti.

L’art. 4, stabilisce poi che “L’esercizio della tutela prevista ai sensi della presente legge non pregiudica il diritto dell’interessato e dei suoi eredi o del convivente a ottenere il risarcimento del danno, anche morale, derivante dalla violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2”. L’art.5, infine, contiene tutta una serie di interventi – invero di dubbia utilità e scarso pregio sotto il profilo della tecnica della normazione – al codice privacy, evidentemente necessari secondo l’estensore del disegno di legge per coordinare la nuova legge con il codice privacy stesso.

Sin qui i fatti. Veniamo ora alle perplessità e ai dubbi.

Mi riesce, innanzitutto, difficile condividere l’idea secondo la quale le potenzialità di uno strumento tecnologico come Internet idoneo ad ampliare le concrete possibilità di accesso all’informazione e al patrimonio storico dell’umanità possano essere limitate ex lege. È innegabile che Internet agevoli l’accesso alle informazioni e ne perpetui il ciclo di vita ma viene tuttavia da chiedersi se ciò giustifichi una nuova “norma anti-memoria” o dovrebbe piuttosto imporre una più profonda riflessione sul significato e sul senso della nozione di identità personale e di diritto all’oblio nel secolo della Rete.

E se attraverso naturali dinamiche di evoluzione darwiniana della specie, domani sviluppassimo capacità mnemoniche maggiori di quelle di cui disponevano i nostri antenati? Sarebbe opportuno ed auspicabile un intervento normativo volto ad imporci di dimenticare in fretta o, almeno, tanto in fretta quanto i nostri nonni?

È sulla base di queste considerazioni che trovo preoccupante la volontà del legislatore di ordinare alla Rete di ricordare di meno e meno a lungo esigendo dai motori di ricerca e da tutti i siti Internet – o per dirla meglio di quanto non si faccia nel disegno di legge – dai gestori dei motori di ricerca e dai titolari dei siti Internet, rispettivamente, di sospendere l’indicizzazione di taluni contenuti e di rimuoverli dal web.

I dubbi sollevati dall’iniziativa legislativa dell’On. Lussana, tuttavia, non finiscono qui e sono, anzi, destinati ad amplificarsi se si passa ad esaminare il modo in cui si è ritenuto di garantire il diritto all’oblio in Rete.

Cominciamo dal principio.

Non credo abbia senso scrivere una nuova legge “ad personam” contro l’informazione in Rete senza preoccuparsi di affrontare e risolvere prima – a livello generale – il problema del diritto all’oblio che, allo stato, non può ritenersi aver raggiunto nell’elaborazione giurisprudenziale alcun approdo sicuro. La Rete è solo l’ultima delle presunte minacce al diritto all’oblio ma dello stesso tema, prima di Internet, si è già discusso – e si continuerà a discutere – anche in relazione alla televisione, al cinema, al teatro, ai giornali e persino ai romanzi.

Perché, dunque, una legge solo per la Rete?

Ma c’è di più.

Nell’accezione tradizionale, infatti, la lesione del diritto all’oblio viene in rilievo laddove si ripropongano, a distanza di anni, fatti di cronaca ormai superati e lontani nel tempo nell’ambito di film, romanzi, pièce teatrali o trasmissioni televisive. Il problema affrontato dalla nuova iniziativa legislativa dell’On. Lussana è, tuttavia, un altro e concerne non già la riproposizione di fatti del passato ma, piuttosto, l’accessibilità via Internet di immagini e dati pubblicati in un preciso momento storico perché relativi alla cronaca o all’attualità di quel tempo. Esportata fuori dalla Rete, quindi, la ratio del DDL sarebbe quella non già di impedire, ad esempio, la realizzazione di un film sui delitti del mostro di Firenze ma, piuttosto, di vietare alle biblioteche e agli archivi storici pubblici e privati di consentire al pubblico l’accesso ad ogni giornale, rivista o romanzo relativo ai quei fatti. Senza con ciò voler attribuire un giudizio positivo o piuttosto negativo alla nuova iniziativa legislativa occorre, tuttavia, prendere atto che si tratta di una limitazione e compressione forte della c.d. libertà ad essere informati le cui radici affondano nello stesso art. 21 della Costituzione.

Allo stesso modo è innegabile che il contenuto del DDL minaccia di far sì che la storia che le generazioni che verranno potranno leggere sarà solo quella che i suoi protagonisti vorranno sia tramandata ai posteri.

Ma torniamo alla Rete.

Il disegno di legge – secondo una pessima abitudine che va, sfortunatamente, consolidandosi di giorno in giorno – impone a chi fa informazione in Rete in maniera professionale e a chiunque gestisca un semplice blog o altro sito Internet “amatoriale” eguali obblighi ed analoghe responsabilità a garanzia dell’altrui diritto all’oblio. Ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 1 del DDL, pertanto, il gestore di un blog, ad esempio, dovrà preoccuparsi di procedere alla rimozione di immagini e dati relativi ad una persona quando “sia trascorso un anno dal momento in cui è stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere, decreto di archiviazione o sia intervenuta sentenza definitiva di proscioglimento, anche a seguito di revisione” o “due anni se è intervenuta o se è stata dichiarata una causa di estinzione del reato o della pena”. Il mancato adempimento a tale obbligo può dar luogo, ai sensi di quanto disposto all’art. 4, a pesanti responsabilità risarcitorie, al coinvolgimento in procedimenti dinanzi al Garante per la privacy e a sanzioni fino a 100 mila euro.

Tra obblighi di rettifica, condanne per stampa clandestina, sequestri e la nuova iniziativa a tutela dell’altrui diritto all’oblio la voglia di dire la propria in Rete diventa ogni giorno di più un lusso che in pochi possono o potranno permettersi con un’evidente e preoccupante compressione della libertà di manifestazione del pensiero.

Si sarebbe, tuttavia, poco obiettivi se non si ricordasse che le esclusioni dall’ambito di applicabilità delle nuove norme individuate all’art. 3 valgono, in astratto, a mitigare in maniera importante il principio di prevalenza del diritto all’oblio sulla libertà all’informazione ma, ad un tempo, occorre riconoscere che la vaghezza, l’indeterminatezza e l’ambiguità delle deroghe ai divieti ed agli obblighi che la legge mira ad introdurre sono tali da far sì che – specie i gestori di siti Internet non professionali – si vedranno spesso costretti a rimuovere cautelativamente immagini e dati al solo fine di non rischiare richieste risarcitorie o sanzioni a molti zeri anche laddove l’art. 3 consentirebbe loro di non intervenire.

Ci sarebbe molto di più da dire su un’iniziativa che non può e non deve passare in sordina, non perché il diritto all’oblio non meriti tutela ma, piuttosto, perché non si può correre il rischio che per tutelare il diritto all’oblio si privino i nostri figli della storia e si limiti – una volta di più – la libertà di informazione nello spazio telematico, ultimo baluardo di libertà in un Paese nel quale l’indipendenza dei media tradizionali fa registrare giudizi peggiori ogni anno che passa, a prescindere dal colore politico degli abitanti del Palazzo.

Si potrebbe, ad esempio, discutere del senso di dettare una disciplina nazionale in relazione ad un fenomeno globale come la “memoria della Rete”, della possibilità per una legge italiana di obbligare il gestore di un motore di ricerca straniero all’adempimento di un obbligo tanto stringente quale quello ipotizzato nel DDL e, ancora, di chi debba occuparsi di individuare le decine di migliaia di pagine web attraverso le quali una medesima informazione è diffusa al pubblico o, comunque, resa accessibile.

Per ora mi fermo qui, nella consapevolezza di non aver detto tutto ma, ad un tempo, con la speranza di aver almeno aperto un dibattito che, forse, sarebbe stato utile ed opportuno sviluppare prima di assumere un’iniziativa legislativa tanto dirompente per gli equilibri dell’ecosistema telematico.

Fonte: srs di Guido Scorza

Link: Il blog di G.S.

www.politicheinnovazione.eu

Punto informatico: del  25 giugno 2009

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