Il testo della DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL’ANIMALE è stato adottato dalla Lega Internazionale dei Diritti dell’Animale e dalle Leghe Nazionali affiliate nel corso della Riunione Internazionale sui Diritti dell’Animale tenutasi a Londra dal 21 al 23 settembre. 1977
Preambolo
Considerato che ogni animale ha dei diritti;
Considerato che il disconoscimento e il disprezzo di questi diritti hanno portato e continuano a portare l’uomo a commettere crimini contro la natura e contro gli animali;
Considerato che il riconoscimento da parte della specie umana del diritto all’esistenza delle altre specie animali costituisce il fondamento della coesistenza delle specie nel mondo;
Considerato che genocidi sono perpetrati dall’uomo e altri ancora se ne minacciano;
Considerato che il rispetto degli animali da parte degli uomini è legato al rispetto degli uomini tra loro;
Considerato che l’educazione deve insegnare sin dall’infanzia a osservare, comprendere, rispettare e amare gli animali.
Si proclama:
Art. 1 – Tutti gli animali nascono uguali davanti alla vita e hanno gli stessi diritti all’esistenza.
Art. 2 – a) Ogni animale ha diritto al rispetto;
b) L’uomo, in quanto specie animale, non può attribuirsi il diritto di sterminare gli altri animali o di sfruttarli violando questo diritto. Egli ha il dovere di mettere le sue conoscenze al servizio degli animali;
c) Ogni animale ha diritto alla considerazione, alle cure e alla protezione dell’uomo.
Art. 3 – Nessun animale dovrà essere sottoposto a maltrattamenti e ad atti crudeli;
b) se la soppressione di un animale è necessaria, deve essere instantanea, senza dolore, nè angoscia
Art. 4 – a) Ogni animale che appartiene a una specie selvaggia ha diritto a vivere libero nel suo ambiente naturale terrestre, aereo o acquatico e ha il diritto di riprodursi;
b) Ogni privazione di libertà, anche se a fini educativi, è contraria a questo diritto.
Art. 5 – a) Ogni animale appartenente ad una specie che vive abitualmente nell’ambiente dell’uomo ha diritto di vivere e di crescere secondo il ritmo e nelle condizioni di vita e di libertà che sono proprie della sua specie;
b) Ogni modifica di questo ritmo e di queste condizioni imposta dall’uomo a fini mercantili è contraria a questo diritto.
Art. 6 – a) Ogni animale che l’uomo ha scelto per compagno ha diritto ad una durata della vita conforme alla sua naturale longevità;
b) L’abbandono di un animale è un atto crudele e degradante.
Art. 7 – Ogni animale che lavora ha diritto a ragionevoli limitazioni di durata e intensità di lavoro, ad un’alimentazione adeguata e al riposo.
Art. 8 – a) La sperimentazione animale che implica una sofferenza fisica o psichica è incompatibile con i diritti dell’animale sia che si tratti di una sperimentazione medica, scientifica, commerciale, sia di ogni altra forma di sperimentazione;
b) Le tecniche sostitutive devono essere utilizzate e sviluppate.
Art. 9 – Nel caso che l’animale sia allevato per l’alimentazione deve essere nutrito, alloggiato, trasportato e ucciso senza che per lui ne risulti ansietà e dolore.
Art. 10 – a) Nessun animale deve essere usato per il divertimento dell’uomo;
b) Le esibizioni di animali e gli spettacoli che utilizzano degli animali sono incompatibili con la dignità dell’animale.
Art. 11 – Ogni atto che comporti l’uccisione di un animale senza necessità è un biocidio, cioè un delitto contro la vita.
Art. 12 – Ogni atto che comporti l’uccisione di un gran numero di animali selvaggi è un genocidio, cioè un delitto contro la specie;
b) L’inquinamento e la distruzione dell’ambiente naturale portano al genocidio.
Art. 13 – a) L’animale morto deve essere trattato con rispetto;
b) Le scene di violenza di cui gli animali sono vittime devono essere proibite al cinema e alla televisione a meno che non abbiano come fine di mostrare un attentato ai diritti dell’animale.
Art. 14 – a) Le associazioni di protezione e di salvaguardia degli animali devono essere rappresentate a livello governativo;
b) I diritti dell’animale devono essere difesi dalla legge come i diritti dell’uomo.